Social Network e art. 604 bis codice penale
- Ariel Lilli Cohen
- 7 set 2024
- Tempo di lettura: 6 min

I nodi vengono al pettine e cominciano ad arrivare le prime condanne in cassazione. Oltre gli arresti di oggi a Firenze, la corte si è espressa invece definitivamente nel caso che prendiamo in esame, affermando senza se e senza ma che l'adesione e la partecipazione su un social ad una comunità virtuale che diffonde idee sovversive e xenofobe integra il reato di cui all'art. 604 bis del codice penale italiano. Ricordiamo che il reato prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
tra altre cose si punisce se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, sono commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah.
Queste sentenze che stanno cominciando ad arrivare all'indomani del massacro dei terroristi di Hamas del 7 ottobre e riguardano cittadini residenti sul territorio italiano che a più titolo, sia come proprietri che come semplici utenti, consapelvolmente o meno, commettono una serie di reati.
A chi infatti non è capitato di "repostare" un contenuto social sul quale ci troviamo daccordo, oppure addirittura mettere un semplice "like", senza avere la consapevolezza dei possibili reati.
Vale la pena ricordare la sentenza di Cassazione penale n 4534/2021 che integra la fattispecie di reato, scritta appositamente per i social come le live di Tik Tok, X, Facebook etc.
Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l'adesione a una comunità virtuale ... la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme "social", di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.
È noto che l’art. 604 bis c.p. prevede il reato di propaganda e istigazionea delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, punendo chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odiorazziale o etnico, ovvero istighi a commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonchè chiunque istighi a commettere o commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per le medesime ragioni.

Tale norma, inserita nel Codice Penale nel 2018, è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e ovviamente del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.
Tanto premesso, ci si può chiedere se un like posto, su facebook o su un altro social network, a un contenuto di carattere discriminatorio possa rivestire una qualche rilevanza in sede penale.
E a tale quesito ha recentemente fornito risposta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4534 del 9 febbraio 2022.
Ebbene, con la citata pronuncia la Suprema Corte ha precisato che possono costituire gravi indizi circa l’integrazione del reato di cui all’art. 604 bis c.p. non solo i rapporti di frequentazione con altri utenti di un gruppo avente come scopo l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, ma anche i like apposti a post discriminatori sui social network. Essi, infatti, secondo gli Ermellini costituiscono “plurime manifestazioni di adesione e condivisione” dei contenuti dal chiaro contenuto discriminatorio confluiti sulle bacheche presenti nelle piattaforme social.
I “mi piace” apposti da un soggetto a tali post, dunque, possono essere valorizzati insieme ad altri elementi ai fini tanto dell'integrazione delle condotte di propaganda quanto della individuazione nell'incitamento all'odio quale scopo illecito perseguito del gruppo.
La Corte invero ha sottolineato l’importanza dei like per l’algoritmo che regola il funzionamento dei social: la diffusione di contenuti inseriti ad esempio nelle bacheche "Facebook", "Tik Tok" "X"già potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone, dipende proprio dalla maggiore interazione con le pagine interessate da parte degli utenti. La funzionalità "newsfeed" (cioè il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente) è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni contenuto: sono dunque le interazioni che consentono la visibilità del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta, hanno la possibilità di rilanciarne il contenuto.
Il caso di specie, in particolare, riguardava un soggetto che era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ordine al reato di cui all'art. 604-bis c.p., comma 2 perché, all’esito delle investigazioni circa l’attività svolta su tre distinte piattaforme social (Facebook, Wathsapp e VKontacte), era emersa
la creazione di una comunità virtuale internet caratterizzata da una vocazione ideologica .... avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi;
la commissione di plurimi delitti di propaganda di idee on line fondate sull'antisemitismo, il negazionismo.... nonchè incitamenti alla violenza per le medesime ragioni;
l’adesione al gruppo da parte dell’indiziato, che aveva incontrato di persona alcuni dei principali esponenti e si era posto ripetutamente in contatto con le piattaforme social della comunità virtuale, attraverso l'uso di account a lui riconducibili, inserendo dei "like" così consentendo il rilancio di "post" dal contenuto negazionista ed antisemita.
Avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva confermato la descritta misura cautelare, l’indiziato aveva dunque proposto ricorso, lamentando – per quanto qui di rilievo – la lacunosità del compendio indiziario a suo carico: l'inserimento di soli tre like poteva infatti costituire, al più, un'espressione di gradimento, non dimostrando invece l'appartenenza al gruppo.

Nel dichiarare l’impugnazione inammissibile, la Cassazione ha dunque precisato quanto sopra riportato.
In più, aderire ad una comunità virtuale che diffonde idee sovversive e xenofobe integra il reato di cui all'art. 604 bis c.p. e non regge il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Così la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 38423/2023, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato ex art. 604-bis, commi 2 e 3, c.p., a causa delle comunicazioni svolte in una chat su Telegram, da cui emergeva l'esistenza di un sodalizio .... propagandando anche idee razziste e negazionismo della Shoah.
La difesa sminuiva l'attività di propaganda in termini di black humor o di attività di gioco, delineando la condotta dell'indagato come espressione della sua passione per i giochi informatici di magia e simulazione di guerra, passione condivisa da un gruppo ristretto di sei amici con i quali unicamente interloquiva servendosi di chat private intercorse sulla piattaforma social, senza alcuna finalità di divulgazione al pubblico, trattandosi di conversazioni confinate in una realtà ludica parallela.In tale ambito di gioco e di libertà di espressione privata vanno inserite le argomentazioni in tema di Shoah, prive di ogni finalità di propaganda ovvero di divulgazione di idee fondate sulla superiorità e/o sull'odio razziale.
Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è inammissibile e il quadro indiziario è chiaro, come dimostrato dai contenuti delle intercettazioni. Dalle chat intercettate, infatti, l'impugnata ordinanza ha delineato la concreta offensività degli scambi di comunicazioni, intesi a dare corpo come ha illustrato il giudice del riesame, con motivazione congrua e adeguata al contestato reato, dimostrando che l'attività dell'associazione fosse assolutamente in grado di raggiungere un numero indeterminato di utenti, trattandosi di attività posta in essere sulla piattaforma social "(Omissis)", e non già - come ancora sostiene la difesa - un'attività riservata ad una ristretta cerchia di amici.
Invero, proseguono dal Palazzaccio, "l'esegesi di legittimità ha già affermato il principio per cui 'Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma 2, c.p., l'adesione ad una comunità virtuale ... avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di like e il rilancio di post e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei social network, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti" (cfr. Cass. n. 4534/2021).
Nè può invocarsi, "a discrimine di
tali contenuti corrispondenti alla fattispecie delittuosa - concludono dalla S.C. dichiarando inammissibile il ricorso - la libertà di opinione e di parola, trattandosi del bilanciamento di interessi di rango costituzionale che hanno già trovato assetto definitivo nella incriminazione prevista dall'art. 604 bis c.p.".
fonti giuridiche da Studio Brocardi e Studio Cataldi



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